La scomunica è un atto legale della Chiesa cristiana diretto
ad escludere un suo membro dalla comunità dei fedeli a causa di gravi colpe
riconosciute. Le prime notizie di scomunica sono del IV secolo.
Prima della nascita degli stati di diritto, la scomunica causava la “morte civile” dello scomunicato e se si trattava di nobile o sovrano, questa poteva liberare i sudditi dall’obbligo di ubbidienza nei suoi confronti.
Storica fu
quella dell’Imperatore Enrico IV da parte di papa Gregorio VII nel 1076. Il papa scomunicò l'imperatore Enrico IV, sciogliendo i sudditi cristiani dal giuramento di obbedienza a lui prestato e l'effetto di questa scomunica spinse gli avversari dell'imperatore ad insorgere, minacciando di deporlo. Enrico IV dovette, per ottenere la revoca della scomunica inflittagli dal papa, umiliarsi attendendo inginocchiato per tre giorni e tre notti innanzi al portale d'ingresso del castello di Matilde di Canossa, mentre imperversava una bufera di neve.
La scomunica è una delle tre censure ecclesiastiche previste dal diritto canonico: le altre censure sono l'interdetto e la sospensione a divinis (quest'ultima può essere inflitta solo ai chierici). La scomunica può essere inflitta solo a una persona fisica, laica o ecclesiastica, non a enti e confraternite, e cessa con l'assoluzione che può e deve essere data non appena lo scomunicato si pente sinceramente della colpa commessa.
Anticamente esistevano vari gradi di scomunica, il "minore" o dei tolerati (tali persone erano comunque ammesse all'interno della comunità) e il "maggiore" per ivitandi (persone "da evitare", quindi escluse dalla comunità).
Oggi le scomuniche si definiscono latae sententiae se scaturiscono da un comportamento delittuoso in quanto tale e non è necessario che vengano esplicitamente comminate da un ente ecclesiastico: chi compie un certo atto si trova a essere scomunicato automaticamente. Si definiscono invece ferendae sententiae se non sono automatiche, ma devono essere inflitte da un organismo ecclesiale.
Esistono anche le scomuniche "riservate": infatti in genere una scomunica può essere tolta dal sacerdote durante una normale confessione; se però la scomunica è riservata al vescovo, può essere tolta solo da un vescovo o da un suo delegato; se è riservata alla Santa Sede, può essere tolta solo ricorrendo a essa (attraverso il competente ufficio della Curia romana, cioè la Penitenzieria apostolica). Naturalmente le scomuniche "riservate" sono quelle associate ai delitti più gravi.
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